News del 11 ottobre 2023 – Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

collisione

In data 20 settembre 2023 è stato approvato in via definitiva il progetto di legge avente ad oggetto “introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche”.

La Legge n° 138/2023 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 237 del 10 ottobre 2023.

Con le nuove norme è ampliato il contenuto degli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, i quali avevano ad oggetto – fino ad ora – le fattispecie di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime.

Il provvedimento introduce nell’ordinamento le nuove fattispecie “nautiche”, senza innovare rispetto a quanto già previsto per i corrispondenti illeciti stradali ma, anzi, mutuandone integralmente la disciplina (in quanto compatibile). Le due fattispecie di reato, infatti, condividono la stessa struttura e sono articolate in maniera sostanzialmente identica sotto il profilo della formulazione.

La modifica comporta conseguenze molto rilevanti sotto il profilo sanzionatorio.

Fino ad ora questo tipo di illeciti, se commesso in ambito marittimo, rientrava nel campo d’applicazione degli articoli 589 e 590 del codice penale (omicidio colposo e lesioni colpose) con la conseguenza di essere assoggettato a pene molto più contenute rispetto alle fattispecie “stradali” introdotte nel 2016.

A partire da ora, invece, le pene per i responsabili di omicidio o di lesioni personali gravi o gravissime commessi “con violazione delle norme

della navigazione marittima o interna” saranno più severe.

Con riferimento al campo d’applicazione delle nuove norme, è particolarmente rilevante notare come le fattispecie aggravate previste dai commi successivi al primo (ebbrezza alcolica, assunzione di sostanze stupefacenti) siano espressamente limitate a coloro che si pongono alla guida “di una delle unità da diporto di cui all’art. 3 del codice della nautica da diporto”.

La delimitazione appena riferita, che non è contemplata dal primo comma dello stesso articolo, dovrebbe avere per conseguenza di escludere l’applicazione dei commi successivi al primo per quelle unità che da diporto non sono.

Altre due disposizioni presentano una notevole rilevanza per quanto riguarda la navigazione.

La prima è quella che prevede un trattamento sanzionatorio meno severo per tutti quei casi in cui l’evento sia dovuto ad un concorso di colpa.

Nella pratica, una tale eventualità si verifica con molta frequenza, per esempio, nei casi di collisioni tra unità in navigazione.

La seconda è quella che, al contrario, stabilisce un aumento di pena nel caso in cui l’evento sia causa di morte o di lesioni di più persone.

Anche questa, infatti, è un’ipotesi che potrebbe verificarsi facilmente nel caso di collisioni tra unità in navigazione.

Per concludere, si ritiene opportuno segnalare che la formulazione del testo si presta a creare incertezze circa l’applicabilità dei diversi commi degli articoli 589-bis e 590-bis, rispettivamente alle sole unità da diporto oppure anche alle unità che da diporto non sono.

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